L’articolo 1 del Dl 93/2013 amplia il novero delle aggravanti in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori.
L’articolo 572 del Codice penale punisce il maltrattamento nei confronti di persone legate all’autore del reato da relazioni familiari o comunque da un particolare rapporto di soggezione (per esempio, l’affidamento per ragioni di educazione o istruzione). Si tratta di reato che – come affermato dalla Cassazione (sentenze 3570/99 e 7192/2003) – consiste nel sottoporre i familiari a continue sopraffazioni (molestie, ingiurie, minacce, danneggiamenti), tali da provocare sofferenze, privazioni e umiliazioni che determinano uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza; ed è proprio l’abitualità del comportamento a rendere evidente l’esistenza di un programma criminoso e di una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.
Il comma 2 dell’articolo 572 prevedeva l’aumento di pena per fatti commessi in danno di un minore di 14 anni. Il Dl 93 ha riscritto questa aggravante, statuendo che l’aumento scatti se il fatto è commesso in danno «o in presenza di minore degli anni 18». La presenza dovrebbe essere non solo fisica, ma anche cosciente: il maltrattamento, cioè, dovrebbe essere percepito e intuito nei suoi tratti essenziali.
Il Dl 93 ha inoltre rivisto le aggravanti del reato di violenza sessuale, regolate dall’articolo 609-ter, comma 1, del Codice penale. Infatti, alle sei ipotesi già previste, sanzionate con la reclusione da sei a 12 anni, si aggiungono adesso, con la stessa pena, i casi in cui la violenza sia commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza oppure in cui il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o chi sia o sia stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
Il Dl 93 dispone poi l’aumento di pena per il reato di stalking (articolo 612-bis), se il fatto sia commesso dal coniuge «anche separato o divorziato»; l’aggravante, cioè, si applica anche nei casi in cui lo stalker sia uno dei coniugi di una coppia ancora legalmente tale all’anagrafe.
Costituisce aggravante, inoltre, la commissione del fatto «attraverso strumenti informatici o telematici». Una scelta fatta perché l’esperienza ha dimostrato che atti persecutori possono realizzarsi – oltre che nelle forme classiche di appostamenti, pedinamenti e telefonate – anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, come sms o e-mail. Ma anche perché la Cassazione (sentenza 24510/2010) aveva escluso che il reato di molestia o disturbo alle persone (articolo 660 del Codice penale) fosse integrato dal l’invio di un messaggio di posta elettronica, anche se idoneo a provocare turbamento o fastidio nel destinatario.
Infine, il Dl 93 prevede che la querela proposta per il reato di stalking sia irrevocabile. E il questore, se ammonisce l’autore della condotta persecutoria a comportarsi in modo conforme alla legge (articolo 8 del Dl 11/2009), deve, senza margini di discrezionalità, adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni, a cominciare dalla sospensione del porto d’armi.
Il Sole 24 Ore – Pene piu’ severe per i partner
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